Art. 2.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è inserito il seguente:

      «2-bis. Possono altresì iscriversi al Fondo i soggetti che hanno sospeso il programma previdenziale, utilizzando come premio unico di ingresso i contributi versati, su base volontaria o derivanti da attività autonoma o dipendente».